Centro Scolastico Napoli Est
- Regolamento di Istituto - |
TITOLO
I
Principi
generali
Art.
1 - La scuola come “comunità educante”
Il Centro scolastico “Napoli
Est” è una comunità educante che interagisce con la realtà culturale
circostante.
Esso sviluppa la propria
azione educativa in stretta cooperazione con le famiglie, raccogliendo le loro
indicazioni per quanto riguarda le scelte educative fondamentali.
Inoltre promuove e favorisce
qualsiasi iniziativa finalizzata all’elevazione del grado culturale del
territorio.
Art.
2 - Finalità e caratteri dell’Istituto Tecnico Commerciale
Il
Centro scolastico “Napoli Est”- sezione istituto tecnico commerciale -
persegue, conformemente alla sua natura di scuola secondaria di secondo grado,
il raggiungimento di una preparazione culturale per un inserimento consapevole e
responsabile dei giovani nella società produttiva.
TITOLO
II
Gli
organi
collegiali
Art.3
- Premessa
Il Centro scolastico “Napoli
Est”, ancorché istituzione scolastica non statale, intende realizzare il
principio della partecipazione della scuola attraverso gli organi collegiali e
con le competenze di cui agli articoli successivi.
L’unitarietà
della istituzione scolastica comporta l’unitarietà di taluni organi
collegiali anche se con competenze e problematiche differenziate.
CAPO
I
IL
CONSIGLIO D’ISTITUTO
Art.
4 - Composizione
Per la composizione del
Consiglio d’Istituto si rinvia a quanto previsto nell’art. 5 del D.P.R. 31
maggio 1974, n° 416, in quanto compatibile.
Il gestore è membro di
diritto del Consiglio d’Istituto.
Art.
5 - Competenze
Il
Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei
consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della Giunta esecutiva,
per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e della
attività della scuola, nei limiti delle risorse finanziarie indicate dal
gestore, nelle seguenti materie:
- adozione del Regolamento
interno dell’Istituto;
- acquisto, rinnovo e
conservazione delle attrezzature tecnico - scientifico e dei sussidi didattici,
compresi quelli audio - televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei
materiali di consumo per le esercitazioni;
- criteri per la
programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di
recupero, alle attività integrative, alle visite guidate ed ai viaggi
d’istruzione;
- promozione di contatti con
altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- partecipazione
dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare
interesse educativo;
Art.
6 - Avviso di convocazione
La convocazione deve essere
disposta con un avviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle
riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli
membri e mediante affissione all’albo di apposito avviso.
In casi eccezionali e per
urgenti motivi la convocazione può essere disposta anche per un periodo
inferiore a cinque giorni e la relativa notifica viene effettuata con il mezzo
di comunicazione più rapido possibile. Resta ferma l’affissione all’albo
dell’avviso di convocazione.
Art.
7 - Prima convocazione del Consiglio d’Istituto
La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente
successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente
Scolastico.
Art.
8 - Elezione del Dirigente Scolastico
e del Collaboratore Vicario
Nella prima seduta il
Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge nel suo seno il
Presidente.
É considerato eletto il
consigliere che abbia ottenuto la maggioranza dei due terzi rapportata al numero
dei componenti del Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta
maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza
assoluta.
A parità di voti è eletto il
più anziano d’età.
Il Consiglio può deliberare
di eleggere anche un Collaboratore Vicario secondo le stesse modalità previste
per le elezioni del Presidente.
Art.
9 - Sedute
Le
riunioni del Consiglio d’Istituto si svolgono in ore non coincidenti con
l’orario delle lezioni.
Art.
10 - Validità delle
sedute
La seduta è valida se è
presente almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Art.
11 - Sedute deserte
Decorsi trenta minuti
dall’orario d’inizio della seduta, previsto nell’avviso di convocazione
senza che si sia raggiunto il numero legale previsto dal precedente art. 10, la
seduta è dichiarata deserta. Il Presidente, fissa la nuova data per la
successiva seduta. I punti all’o.d.g. sono gli stessi della seduta dichiarata
deserta.
In deroga a quanto previsto
nel precedente art. 6, la convocazione può essere disposta anche per un periodo
inferiore a 5 giorni rispetto alla data della riunione successiva è tale
convocazione può essere effettuata anche con la sola affissione all’albo del
relativo avviso.
Art.
12 - Sedute sospese
Se nel corso della seduta
viene a mancare il numero legale previsto dal precedente art. 10, la seduta è
sospesa.
Il Presidente fissa la nuova
data per la successiva seduta. I punti all’o.d.g. sono quelli rimasti da
discutere nella seduta sospesa.
Le procedure di convocazione
della nuova seduta può essere la stessa di cui al precedente art. 11, comma 2.
Art.
13 - Obblighi e assenze dei consiglieri
I
consiglieri hanno il dovere di essere presenti a tutte le riunioni e di
adoperarsi per tutto quanto necessita, nei limiti del possibile, alla piena
funzionalità della scuola, in stretta collaborazione con tutte le componenti
della scuola stessa.
Le giustificazioni delle
assenze dei consiglieri devono pervenire per iscritto al Presidente prima
dell’inizio dei lavori consiliari.
Il Consiglio, nella propria
autonomia dichiara destituito dalla carica quel consigliere che per tre riunioni
consecutive sia risultato assente senza giustificato motivo.
Art.
14 - Prerogative dei consiglieri
I Consiglieri hanno il
diritto di avere tutte le informazioni e prendere visione degli atti relativi
alle varie materie di competenza del Consiglio.
Per le informazioni e le
visioni degli atti che comportano un tempo di ricerca è necessaria la
preventiva richiesta di almeno tre giorni prima.
Art.
15 - Argomenti all’o.d.g.
La discussione deve seguire
l’ordine degli argomenti posti all’o.d.g.
Su proposta di uno o più
consiglieri si possono invertire i punti posti all’o.d.g. La proposta deve
essere approvata dal Collegio.
Ad inizio di seduta, su
proposta di uno o più consiglieri, si possono inserire nell’o.d.g. uno o più
argomenti che non figurano tra quelli indicati nell’avviso di convocazione. La
proposta deve essere approvata dal Collegio.
In ogni caso, la discussione e
le deliberazioni sui predetti argomenti devono seguire la discussione e le
deliberazioni degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.
Art.
16 - Ordine delle sedute
La discussione deve rimanere
nell’ambito degli argomenti da trattare, senza divagazioni o deviazioni che
possono allungare improduttivamente i tempi delle sedute.
Il Presidente dispone le
modalità degli interventi in modo da garantire ed assicurare l’ordine della
discussione.
Art.
17 - Votazione delle delibere
Le votazioni delle delibere
sono palesi, salvo che il Consiglio non disponga diversamente per determinati
argomenti.
Art.
18 - Convocazione del Consiglio
Il
Consiglio è convocato dal suo Presidente.
Il Presidente del Consiglio
è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del gestore, del
Presidente della Giunta Esecutiva ovvero dalla maggioranza del Consiglio stesso.
Art.
19 - Verbali
Di ogni seduta deve essere
redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, steso su
apposito registro a pagine numerate ed approvato dal Consiglio.
Se il verbale non viene
redatto seduta stante, esso deve essere compilato entro e non oltre tre giorni
dalla data della relativa seduta.
Nel caso di cui al precedente
comma, nella seduta successiva e ad inizio della seduta medesima, il Consiglio
provvede alla approvazione del verbale.
Art.
20 - Pubblicità degli atti
La
pubblicità degli atti del Consiglio deve avvenire mediante affissione in
apposito albo dell’Istituto della copia integrale delle deliberazioni
approvate dal Consiglio stesso.
L’affissione all’albo
avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del
Consiglio.
La copia delle deliberazioni
deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni.
La copia delle deliberazioni
da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del
Consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l’affissione e attesta in calce
ad essa la data di affissione.
Non sono soggette a
pubblicazioni gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta dell’interessato.
I verbali e tutti gli atti
scritti sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’Istituto e sono
esibiti agli interessati che ne facciano richiesta.
C
A P O
II
La
Giunta
Esecutiva
Art.
21 - Composizione
Il
Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno la Giunta esecutiva composta di un
docente, di un non docente e di due genitori. Della Giunta fanno parte di
diritto il gestore, il Dirigente Scolastico ed il Dirigente Amministrativo della
scuola che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa.
Art.
22 - Competenze
La
Giunta prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle delibere dello
stesso.
Art.
23 - Rinvio
Per
tutto quanto non previsto nel presente capo si rinvia alle disposizioni
contenute nel precedente capo I, in quanto compatibili.
C
A P O
III
IL
COLLEGIO
DEI
DOCENTI
Art.
24 - Composizione
Il
collegio dei docenti è composto dal personale insegnante in servizio
nell’istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
Art.
25 - Competenze
Il
Collegio dei docenti:
- ha potere deliberante in
materia di funzionamento didattico dell’Istituto. Esso esercita tale potere
nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante;
- formula proposta al
Dirigente Scolastico per la formulazione e la composizione delle classi, per la
formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre
attività scolastiche;
- valuta periodicamente
l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia
in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove
necessario opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
- provvede all’adozione dei
libri di testo, sentiti i consigli di classe , nei limiti delle risorse
finanziarie indicate dal Consiglio d’Istituto, alla scelta dei sussidi
didattici;
- promuove iniziative di
aggiornamento dei docenti dell’istituto ed iniziative di sperimentazione;
- elegge i docenti incaricati
di collaborare con il Dirigente Scolastico secondo quanto previsto dalla lettera
g), comma 2, art. 4 del D.P.R. n. 416/1974; uno degli eletti sostituisce, ad
ogni effetto, il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento;
- esamina, allo scopo di
individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della
rispettiva classe; in tali casi ha facoltà di sentire gli specialisti che
operano nel campo medico e nel campo socio – psico - pedagogigo.
Nell’adottare le proprie
deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e
pareri dei Consigli di classe.
Art.
26 - Avviso di convocazione
La
convocazione deve essere disposta con un avviso non inferiore a cinque giorni
rispetto alla data delle riunioni.
La convocazione viene
effettuata con apposito avviso trascritto nel registro delle comunicazioni e
firmato, per presa visione, da tutti i componenti del Collegio.
Art.
27 - Convocazione
Il
collegio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico.
Esso si insedia all’inizio
dell’anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne
ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne
faccia richiesta; comunque, si riunisce almeno una volta per ogni trimestre o
quadrimestre.
Art.
28 - Segretario del Collegio
Le
funzioni di segretario del Collegio dei docenti sono attribuite dal Dirigente
Scolastico ad uno dei docenti eletto a norma del precedente art. 25.
Art.
29 - Rinvio
Per
tutto quanto non previsto nel presente capo si rinvia alle disposizioni
contenute nel precedente capo I, in quanto compatibili.
C
A P O
IV
I
Consigli
di
classe
Art.
30 - Composizione
Il Consiglio di classe è
costituito dai docenti di ogni singola classe e da quattro rappresentanti eletti
dai genitori degli alunni iscritti; per l’Istituto Tecnico Commerciale due
rappresentanti sono eletti come componente studenti dagli alunni stessi.
Il Consiglio di classe è
presieduto dal Dirigente Scolastico oppure da un docente membro del Consiglio,
suo delegato.
Le funzioni di segretario del
Consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un docente membro del
Consiglio stesso.
Le funzioni di Presidente e di
segretario sono autonome e non possono essere esercitate congiuntamente dal un
solo componente del Consiglio di classe.
Art.
31 - Competenze
Il Consiglio di classe è
organo di coordinamento, di contatto reciproco e di rapporto dell’attività
dei singoli docenti e con la collaborazione dei genitori. L’attività deve
intendersi come individuale e comunitaria insieme, essendo ciascun insegnante
non solo educatore, ma coeducatore dei propri alunni.
In particolare, ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, il Consiglio di classe :
- formula al Collegio dei
docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione ;
- esprime un parere in ordine
alle iniziative di sperimentazione che interessano la classe ;
- agevola ed estende i
rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni ;
- formula proposte al Collegio
dei docenti in ordine all’adozione dei libri di testo ;
- formula proposte al Collegio
dei docenti su tutto quanto può migliorare il servizio
scolastico.
Art.
32 - Convocazione
Il Consiglio di classe è
convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta
e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente.
Art.
33 - Riunioni
Ai sensi della legge n.
1859/1962 il Consiglio di classe si riunisce almeno una volta al mese ed in ore
non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Le riunioni devono essere
programmate e coordinate con quelle degli altri organi collegiali.
Alle riunioni possono essere
chiamati a partecipare, a titolo consultivo :
- i rappresentanti legali
degli istituti ai quali sono affidati minori per i problemi inerenti alla
formazione degli alunni loro
affidati ;
- gli specialisti che operano
nel campo della scuola con compiti medico – psico - pedagogici e di
orientamento.
Art.
34 - Validità della riunioni
Per la validità delle
riunioni in generale è sufficiente la presenza della metà più uno dei
componenti il Consiglio di classe.
Per la validità delle
riunioni relative alle valutazioni intermedie e finali degli alunni è richiesta
la presenza del Presidente e di tutti i docenti componenti il Consiglio.
Per la procedura degli
scrutini, i docenti componenti il Consiglio di classe eventualmente assenti sono
sostituiti con altri docenti della scuola.
Art.
35 - Validità delle
deliberazioni in ordine agli
scrutini
Le deliberazioni in ordine
agli scrutini sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi.
In caso di parità prevale il
voto del Presidente.
Nelle votazioni non sono
ammesse astensioni.
Art.
36 - Coordinatore
Il Dirigente Scolastico ha
facoltà di devolvere il lavoro di coordinamento tra le attività dei docenti
della classe ad un docente della classe medesima.
Art.
37 - Rinvio
Per tutto
quanto non previsto nel presente capo si rinvia alle disposizioni
precedenti, in quanto compatibili.
TITOLO
II
Gli
Organi
individuali
C
A P O
I
Area
gestionale
Art.
38 - Il Gestore
Il Gestore è responsabile
della gestione e del funzionamento della scuola.
Art.
39 - Compiti ed obblighi
Il gestore:
- sceglie il Dirigente
Scolastico;
- nomina il
personale insegnante, sentito il parere del Dirigente Scolastico;
- provvede i mezzi finanziari
necessari al funzionamento della scuola ;
- assicura la fornitura e
l’incremento del materiale scientifico, didattico, librario e di tutto quanto
necessita al funzionamento della scuola ;
- collabora con il Dirigente
Scolastico per il buon andamento dell’Istituto.
CAPO
II
Area
direttiva
Art.
40 - Il Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico è
responsabile dell’andamento didattico e disciplinare della scuola. Assolve
alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività della scuola ;
a tal fine presiede alla gestione unitaria della scuola ed assicura
l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali.
Art.
41 - Compiti e obblighi
Il Dirigente Scolastico:
- esegue e fa eseguire le
disposizioni delle leggi, dei regolamenti e degli ordini delle autorità
superiori;
- sceglie il docente con
funzioni vicarie tra i docenti eletti a norma dell’art. 4, lettera g) del
D.P.R. 31 Maggio 1974, n. 416;
- indice le elezioni dei
rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe;
- provvede alla convocazione
dei Consigli di classe, del Collegio dei docenti, della Giunta esecutiva, nonché
alla prima convocazione del Consiglio d’istituto;
- cura la buona conservazione
dell’edificio, del suo arredamento e del materiale didattico e scientifico;
- tratti con gli altri presidi
e con qualunque altro ufficio per gli affari della scuola;
- conserva personalmente le
carte di carattere riservato registrandole nel protocollo riservato;
- regola e vigila i lavori
dell’ufficio di segreteria e ne firma tutti gli atti e i certificati;
- indice incontri periodici
tra docenti e genitori degli alunni;
- vigila sull’esatto
adempimento dei propri doveri da parte dei docenti ed a tale scopo ne visita le
classi ed ha facoltà di ispezionare i registri dei professori;
- adotta o propone,
nell’ambito della propria competenza i provvedimenti resi necessari da
inadempienze o carenze del personale docente e non docente;
- impartisce direttive per
l’organizzazione e il funzionamento dei
servizi amministrativi di competenza della segreteria della scuola;
- cura, con la cooperazione
del personale docente e non docente, che l’igiene scolastica sia rigorosamente
osservata; richiede, quando sia opportuno, la visita dell’ufficiale sanitario
ed osserva le disposizioni impartite per la profilassi delle malattie
contagiose;
- tutela e diffonde la buona
reputazione della scuola con opportune iniziative.
Ai sensi dell’art. 3 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, il Dirigente Scolastico :
- presiede la giunta esecutiva
del consiglio d’istituto, il Collegio dei docenti ed i Consigli di classe;
- cura l’esecuzione delle
delibere adottate dai vari organi collegiali ;
- procede alla formazione
delle classi e alla formulazione dell’orario settimanale delle lezioni sulla
base delle proposte del Collegio dei docenti;
- assegna alle classi i singoli docenti;
- promuove e coordina, nel
rispetto della libertà d’insegnamento ed insieme al Collegio dei docenti, le
attività di sperimentazione e di aggiornamento ;
- promuove e coordina i gruppi
di studio e di lavoro nell’ambito degli organi collegiali per specifiche
attività e servizi scolastici.
Area
docente
Art. 42 -
Funzione docente
La funzione docente è intesa
come esplicazione essenziale dell’attività di trasmissione di cultura, di
contributo alla elaborazione di essa
e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo
e alla formazione umana e critica della loro personalità.
I docenti , oltre a svolgere
il loro normale orario d’insegnamento, espletano le altre attività connesse
con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura
dell’attività didattica e della partecipazione
al governo della comunità scolastica.
Art. 43 - Libertà
di insegnamento
Nel rispetto delle norme
costituzionali
e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalla legge dello Stato, ai
docenti è garantita la libertà d’insegnamento.
L’esercizio di tale libertà
è inteso a
promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena
formazione della personalità degli alunni. Tale azione di promozione è attuata
nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.
Art. 44 -
Obblighi
I docenti :
- della prima ora, devono
trovarsi in aula cinque minuti prima che cominci la propria lezione. Durante il
cambio dell’ora, che deve essere sollecito, si spostano dapprima i docenti che
nell’ora successiva devono andare nelle prime classi.
In queste prime classi il docente attende in aula il collega subentrante.
I docenti che entrano dalla seconda ora in poi devono attendere, fuori
dall’aula in cui devono prestare servizio, il proprio turno. Nello spostamento
di insegnanti da una classe all’altra, qualche classe che rimane scoperta deve
essere controllata dall’ausiliario del piano per il tempo strettamente
necessario ;
- eventuali assenze improvvise
o ritardi devono essere comunicati al Dirigente Scolastico entro e non oltre le
8,00 ;
- in caso di assenza, anche di
un solo giorno, devono presentare al Dirigente Scolastico apposita istanza
documentata che valga a giustificare la mancata prestazione del servizio
didattico ;
- devono assistere e vigilare
all’ingresso, durante la permanenza e all’uscita i propri alunni e sono
responsabili dei danni arrecati dagli alunni a
se stessi o ai terzi o alle cose durante il tempo in cui sono affidati
alla loro vigilanza che non è limitata al periodo delle lezioni ma si estende
al periodo immediatamente precedente e seguente per il quale sono tenuti ad
essere presenti ; non vi è responsabilità quando, nonostante la presenza
e la vigilanza in atto, si dimostri che non si è potuto evitare il fatto
dannoso ;
- devono cooperare al buon
andamento della scuola seguendo le istruzioni del Dirigente Scolastico,
- non devono impartire lezioni
private ad alunni della propria scuola ed informare il Dirigente Scolastico
delle lezioni private eventualmente impartite ;
- devono partecipare alle
riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte ;
- devono rispondere
dell’indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento e del contegno
disciplinare dei propri alunni ;
- devono tenere diligentemente
il registro personale ;
- nel quadro degli obblighi di
servizio, devono dedicare un’ora al colloquio con le famiglie che non deve
coincidere con ore a disposizione o con ore previste per prestazioni
straordinarie, fermo
restando la possibilità di colloqui prefissati per appuntamento ;
- durante le ore a
disposizione, a completamento dell’orario di cattedra, devono permanere nei
locali della scuola ;
- non devono accettare,
qualunque sia il motivo dell’offerta, doni individuali o collettivi degli
alunni o delle loro famiglie ;
- nella scelta dei libri di
testo e delle strumentazioni didattiche, devono assumere come criteri di
riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare
riguardo agli obiettivi formativi, e la rispondenza alle esigenze dell’utenza,
inoltre devono adottare, con il coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee
a rendere possibile un’equa distribuzione dei testi
scolastici nell’arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa
giornata, un sovraccarico di materiali didattici
da trasportare ;
- nell’assegnazione dei
compiti da
svolgere a casa, devono operare in coerenza con la programmazione
didattica del
Consiglio di classe, tenendo presente la necessità di
rispettare razionali tempi di studio
e la pari necessità di rispettare tempi di svago ;
- nel rapporto con gli allievi
devono colloquiare in modo
pacato e
teso al convincimento e
non devono
ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di
punizioni mortificanti ;
- il docente della prima ora
è tenuto ad annotare le assenze degli alunni sul diario
di classe ; trascrivere
i nominativi
degli alunni
che
non
hanno prodotto
la giustificazione delle assenze sul medesimo diario di classe ed informare il
Dirigente Scolastico che provvederà ad avvisare i genitori ; controllare
le giustificazioni accertando che la firma del genitore sia conforme a quella
depositata ed in
caso di
discordanza deve
informare il Dirigente Scolastico che provvederà ad avvisare
i genitori ;
controllare sul
diario di classe le annotazioni dei giorni precedenti con riferimento a
quegli alunni
che non
hanno giustificato le assenze o i ritardi.
Art.
45 - Aggiornamento culturale e professionale
L’aggiornamento è un
diritto - dovere del personale scolastico. Esso è inteso come adeguamento delle
conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle
connessioni interdisciplinari ; come approfondimento della preparazione
didattica ; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico
– pedagogica.
CAPO
IV
Area
non docente
Art. 46 -
Principi generali
La scuola
individua, garantendone
l’osservanza
e il
rispetto, i seguenti
fattori
di qualità dei servizi amministrativi :celerità delle procedure ;
trasparenza ; informatizzazione dei servizi di segreteria ; ridotti
tempi di attesa agli sportelli ; flessibilità degli orari degli uffici a
contatto con il pubblico.
Art. 47 -
L’ufficio di segreteria.
L’ufficio di segreteria
cura, secondo i
criteri stabiliti
dal gestore, e le direttive del Dirigente Scolastico, i servizi
amministrativi.
Art. 48 -
Competenze del
Responsabile
Amministrativo.
Il Dirigente Amministrativo :
- è preposto ai servizi
contabili di
segreteria e di economato ;
- fa parte di diritto della
Giunta esecutiva del
consiglio d’istituto e svolge in essa le funzioni di segretario ;
- vigila sul personale
esecutivo ed ausiliario ;
- tiene il registro dello
stato di servizio del Dirigente Scolastico e del personale insegnante e non
insegnante, di ruolo e non di ruolo ;
- i fascicoli personali
relativi ;
- il libro delle assenze del
personale ;
- lo schedario degli alunni ;
- il registro perpetuo, con
numerazione progressiva, dei certificati di qualsiasi specie rilasciati ai
docenti o agli alunni ;
- il registro perpetuo, con
numerazione progressiva , dei diplomi rilasciati dalla scuola ;
Art. 49 -
Aspetti funzionali.
L’ufficio
di segreteria
è aperto al pubblico, ai docenti e non docenti, agli alunni tutti i giorni
dalle ore 8.00 alle ore
18.00. La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata a vista
nei giorni previsti, in orario potenziato e pubblicizzato in modo efficace. La
segreteria garantisce lo svolgimento della procedura
di iscrizione alle classi in un tempo massimo
di 10 minuti dalla consegna delle domande.
Il rilascio dei certificati è
effettuato nel
normale orario
di apertura
della segreteria al pubblico, entro
il tempo
massimo di
tre giorni
lavorativi per
quelli di
iscrizione e
frequenza e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi.
Gli
attestati e
i documenti sostitutivi
del diploma sono consegnati a vista, a partire dal terzo giorno
lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.
Deve
essere assicurata
all’utente
la tempestività
del contatto telefonico, stabilendo al proprio intento modalità di
risposta che comprendono
il nome dell’istituto, il nome e la qualifica
di chi
risponde, la
persona o
l’ufficio in grado di
fornire le
informazioni richieste .
Presso
l’ingresso
e presso
gli uffici
devono
essere presenti e riconoscibili operatori scolastici
in grado di fornire
all’utenza
le prime
informazioni per
la fruizione
del servizio.
Art. 50 -
Mansioni del personale ausiliario.
Il
personale
ausiliario
provvede alla quotidiana pulizia delle aule, della palestra e degli altri
locali cui sono assegnati ; disimpegna il servizio di vigilanza nei locali
della scuola ; vigila sugli alunni affidati, in casi di particolari
necessità ; disimpegna mansioni di manovra
di ascensori e montacarichi ; adempie agli altri incarichi di
carattere materiale inerente al sevizio, compreso il trasporto delle
suppellettili scolastiche
all’interno dell’istituto sullo stesso piano ed eccezionalmente anche sui
piani diversi .
Art. 51 -
Pulizia e
comportamento.
Il
Dirigente Scolastico deve esigere dal personale ausiliario le necessarie
prestazioni ed uso largo dei mezzi di lavaggio, di detersive, di spolvero, di
disinfezione.
Deve
altresì
esigere, anche
dal personale
ausiliario, che, nel contegno, nel tratto e cioè nei rapporti con i
professori, con gli alunni e col pubblico si dimostri quella correttezza che,
insieme alla pulizia dei locali, serve a rivelare, e, per naturale
suggestione, ad, ispirare, un senso di considerazione per la sede scolastica.
TITOLO
III
La
programmazione
Art. 52 -
Progetto educativo e programmazione.
La scuola garantisce
l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione
dei documenti indicati
negli articoli che seguono.
Capo
I
PIANO
DELL’OFFERTA
FORMATIVA
Art. 53 -
Premessa
Il Piano
dell’offerta
formativa contiene le scelte educative ed organizzative e i criteri di
utilizzazione delle risorse
e costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica.
Integrato dal regolamento
d’istituto, definisce in modo razionale e produttivo, il piano organizzativo
in funzioni delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi
formativi elaborati
dai competenti organi della scuola.
Art. 54 -
Contenuti
Il Piano
dell’offerta
formativa regola l’uso delle risorse di istituto e la pianificazione
delle attività di sostegno, di recupero, di orientamento e di formazione
integrata.
Contiene
i criteri relativi alla formazione delle classi,
all’assegnazione dei docenti
alle stesse, alla formulazione dell’orario
del personale docente e A.T.A. ( amministrativo, tecnico, ausiliario),
alla valutazione complessiva del servizio scolastico.
Art. 55 -
Informazioni all’utenza sul progetto d’istituto.
Il
Piano dell’offerta
formativa deve informare :
- sul periodo di redazione ;
- sul periodo e sulle forme di
pubblicizzazione ;
- sull’ufficio presso il
quale è depositata la copia ;
- sul costo per la
duplicazione presso la segreteria.
CAPO
II
La programmazione educativa
Art.
56 - La programmazione
educativa.
La programmazione educativa,
elaborata dal collegio dei docenti, progetta i percorsi formativi correlati agli
obiettivi e alle finalità delineati nei programmi.
Al fine di armonizzare
l’attività dei consigli di classe, individua gli strumenti per la rilevazione
della situazione iniziale e finale e per la verifica e la valutazione dei
percorsi didattici.
Sulla base dei criteri
espressi dal consiglio d’istituto, elabora le attività riguardanti
l’orientamento, la formazione integrata, i corsi di recupero , gli interventi
di sostegno.
Art.
57 - Informazioni all’
utenza sulla
programmazione
educativa.
La programmazione educativa
deve informare :
- sul periodo di redazione;
- sul periodo e sulle forme di
pubblicizzazione ;
- sull’ufficio presso il
quale è depositata la copia ;
- sul costo per la
duplicazione presso la segreteria.
Il
contratto formativo
Art.
58 - Il contratto
formativo
Il
contratto formativo è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato
della scuola. Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo
ma coinvolge l’intero Consiglio di classe, gli organi dell’istituto, i
genitori, gli Enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico.
Sulla base del contratto formativo, elaborato nell’ambito ed in
coerenza degli obiettivi formativi definiti ai diversi livelli istituzionali:
l’allievo deve conoscere:
- gli obiettivi didattici ed
educativi del suo curricolo;
- il percorso per
raggiungerli;
- le fasi del suo curricolo;
il docente deve:
- esprimere la propria offerta
formativa;
- motivare il proprio
intervento didattico;
- esplicitare le strategie,
gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione;
il genitore deve:
- conoscere l’offerta
formativa,
- esprimere pareri e proposte;
- collaborare nelle attività.
TITOLO
IV
Organizzazione
e funzionamento della scuola
Art.
59 - Principi generali
La scuola, con l’apporto
delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il
concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è
responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantire
l’adeguatezza delle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto
di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità
istituzionali.
La scuola, con la
collaborazione di altre realtà culturali, si impegna a favorire le attività
extrascolastiche qualificandosi come centro di promozione culturale, sociale e
civile.
La scuola individua ed elabora
gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e
gradi dell’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della
personalità degli alunni.
La scuola si impegna, con
opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del
servizio, a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni,
l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo
alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante
necessità.
Il servizio scolastico viene
erogato senza nessuna discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, religione,
opinioni politiche, condizioni psico - fisiche e socio - economiche.
La scuola, al fine di
promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione
delle procedure ed
un’informazione completa e trasparente.
L’attività scolastica, nel
suo complesso, si informa a criteri di efficienza, di efficacia e di flessibilità.
L’ambiente scolastico deve
essere sempre pulito, accogliente e sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza
dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole
per gli alunni e per il personale.
La scuola si impegna a
sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di garantire agli alunni la
sicurezza esterna.
La scuola individua i fattori
strutturali e ne da comunicazione all’utenza attraverso il Progetto educativo
d’Istituto.
La scuola assicura spazi ben
visibili adibiti all’informazione; in particolare sono predisposti:
- tabella dell’orario di
lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e dislocazione del
personale amministrativo ed ausiliario);
- organigrammi degli uffici di
Dirigente Scolastico, Collaboratore Vicario e servizi;
- organigrammi degli organi
collegiali;
- albo di Istituto.
Sono inoltre resi disponibili
appositi spazi per:
- bacheca sindacale;
- bacheca dei genitori.
Gli operatori scolastici
devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per
l’intero orario di lavoro.
Gli interessati hanno
il diritto di prendere in visione atti scolastici previa richiesta
scritta e motivata, ad eccezione di atti riservati o riguardanti persone che non
hanno attinenza con le motivazione esposte.
Art.
60 - Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e
della palestra.
L’accesso alla biblioteca,
da parte dei docenti, genitori ed alunni, è consentita anche nelle ore
pomeridiane in accordo con il funzionamento pomeridiano del servizio scolastico.
Possono essere concessi libri in prestito; le opere deteriorate per colpa del
prestatario o comunque smarrite devono essere sostituite con altri esemplari a
cura e spese del prestatario stesso.
Il funzionamento dei gabinetti
scientifici e laboratori è consentito anche in ore pomeridiane, in raccordo con
il funzionamento pomeridiano del servizio scolastico, per studi e ricerche con
la presenza di un docente.
Il funzionamento della
palestra deve assicurare la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le
classi della scuola.
Art.
61 - Alunni
Il comportamento e
l’atteggiamento degli alunni devono esser improntati alla massima correttezza
al fine di garantire dignità e serenità all’istituzione scolastica e
suscitare considerazioni positive da parte di tutti.
Essi devono avere il massimo
rispetto nei confronti di tutti; tale rispetto deve esser sentito come intimo
convincimento. Pertanto le punizioni disciplinari, a fronte di eventuali
inosservanze, devono avere un significato educativo e non devono essere come
intese come mera e semplice repressione.
Nel contesto di una reciprocità
tra persone di pari dignità, anche gli alunni devono ricevere il rispetto di
tutti.
Gli alunni devono impegnarsi
nello studio, devono seguire con attenzione le lezioni che si svolgono in
classe, devono svolgere diligentemente i compiti assegnati per casa e
partecipare ed impegnarsi
in tutte quelle attività previste dalla programmazione di classe.
Ogni alunno deve avere il
proprio diario scolastico che deve essere tenuto con cura ed ordine ed è
soggetto ad ispezioni da parte del Dirigente Scolastico e dei docenti della
classe.
Gli alunni entrano nella
scuola nei cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni.
Per i ritardi ingiustificati
si provvede all’adozione di adeguati provvedimenti disciplinari.
L’eventuale uscita di alunni
prima della fine delle lezioni è subordinata alla richiesta scritta e motivata
da parte dei genitori ed il Dirigente Scolastico, valutati i motivi, autorizza o
meno l’uscita anticipata. In ogni caso tale uscita è condizionata dal
prelevamento, da parte del genitore, del proprio figlio.
Le assenze, per qualsiasi
motivo, devono essere giustificate dal genitore, o da chi né fa le veci,
utilizzando l’apposito libretto per le giustificazioni da ritirare in
segreteria previa apposizione della firma del genitore, o di chi ne fa le veci,
alla presenza del personale della scuola. Sono da considerarsi nulle le
giustificazioni non presentate sul libretto delle giustificazioni ovvero firmate
da persona diversa da quella che ha depositato la firma.
Per le assenze causate da
malattia è necessario esibire il certificato medico quando esse si protraggono
per oltre cinque giorni.
E’ consentito un intervallo
delle lezioni dalle ore 10.00 alle 10.15 per la Scuola Media, ed è necessario
che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in
maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.
Di norma gli alunni possono
uscire dalle classi dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Oltre tale orario l’uscita
è consentita solo in caso di necessità. Durante le lezioni gli alunni devono
uscire dalle classi, uno per volta, solo per recarsi nei servizi igienici (per
ogni altra necessità provvedono gli ausiliari del piano) e per il tempo
strettamente necessario. Al docente compete l'obbligo di verificare il tempo
d'uscita, ammonendo gli alunni che si trattengono ingiustificatamente per lungo
tempo nei bagni; parimenti, il docente deve verificare la frequenza delle uscite
evitando così che qualche alunno esca più volte, nel corso della giornata,
senza che vi sia uno stato di necessità. E’ categoricamente vietata
l’uscita degli alunni dalle classi durante il cambio.
Al termine delle lezioni
l’uscita degli alunni avviene ordinatamente per piani, a cominciare dal primo,
e con la vigilanza del personale docente di turno.
Chi insudicia o deteriora
tutto quanto è di pertinenza dell’istituzione scolastica, è tenuto al
risarcimento dei danni arrecati.
L’orario settimanale delle lezioni si svolge secondo i vigenti
Piani di Studio Ministeriali.
Ciascuna ora è di 60 minuti e l’intervallo è di 15 minuti.
Sulla base delle proposte avanzate dal Collegio dei docenti il
Dirigente Scolastico formula l’orario settimanale delle lezioni. L’orario va
studiato distribuendo le materie e le singole ore di insegnamento nel modo più
rispondente a corrette norme didattiche ed alla natura del lavoro scolastico.
Sono pertanto da evitare gli espedienti diretti a concentrare le ore di lezione
di ciascun insegnamento od a stabilire orari
speciali in relazione alle
esigenze di
carattere personale; l’avvicendamento degli insegnamenti e la
razionale distribuzione delle materie nel tempo hanno il preciso scopo di
rendere più efficiente l’azione didattica, ovviando alla fatica cui sono
sottoposti docenti ed alunni dalla prolungata applicazione della stessa
disciplina. Gli insegnanti di ogni singola materia devono essere impartiti in
ogni classe in modo da non occupare più di un’ora al giorno, estensibili a
due ore soltanto per le materie che comportano esercitazioni scritte o grafiche.
Art.
63 - Genitori
I genitori, in quanto compartecipi del processo educativo, devono
attivamente collaborare con la scuola attraverso contatti frequenti soprattutto
con i docenti.
In particolare, i
genitori eletti negli organi collegiali hanno il diritto - dovere di partecipare
alle varie sedute e devono rappresentare le esigenze della classe e/o
dell’Istituto, dando il loro contributo di idee e di opinioni, nel rispetto
delle competenze del personale scolastico, e finalizzato al miglioramento del
servizio scolastico. Si ritiene necessario, per evidenti motivi, che i genitori
controllino spesso i diari scolastici dei propri figli.
Art.
64 - Assicurazione
Docenti, non docenti devono avere la copertura assicurativa a fronte
di ogni e qualsiasi rischio all’interno della struttura scolastica e
possibilmente anche in itinere.
Art.
65 - Igiene e sicurezza
La scuola si attiene alle norme igienico - sanitarie e di sicurezza
predisponendo ogni mezzo che valga a tutelare l’integrità igienico -
sanitaria di tutti coloro che operano all’interno della struttura scolastica.
Art.
66 - Divieto di fumare
E’ fatto divieto di fumare in ogni locale, sito all’interno
dell’edificio scolastico, destinato allo svolgimento delle attività
scolastiche, parascolastiche ed extrascolastiche.
Art.
67 - Reclami
I reclami possono espressi in forma orale, scritta, telefonica, via
fax e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del preponente.
I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere
sottoscritti.
I reclami anonimi non sono presi in considerazione se non
circostanziati.
Il gestore o il Dirigente Scolastico, nell’ambito delle rispettive
competenze, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, rispondono,
sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni,
attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.
Qualora il reclamo non sia di competenza del gestore o del Dirigente
Scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto
destinatario.
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del
servizio, viene effettuata una rilevazione mediante questionari opportunamente
tarati rivolti ai genitori ed al personale.
I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed
amministrativi del servizio, devono prevedere una graduazione delle valutazioni
e la possibilità di formulare proposte.
TITOLO V
Disposizioni
varie
Art.
69 - Estranei nella scuola
Salvo che per motivare esigenze e per i casi previsti dalla legge,
è vietato l’ingresso nei locali della scuola di qualsiasi persona estranea
alle componenti scolastiche.
E’ vietato l’accesso nelle aule durante le ore di lezione, di
qualsiasi persona estranea al personale scolastico, fatta salva
l’autorizzazione del docente di turno.
Art.
70 - Integrazioni e modifiche al regolamento
Il presente regolamento è valido a tutti gli effetti per voto
espresso del personale direttivo, docente, non docente e del gestore. Esso ha
efficacia a partire dal 1° settembre 1996 e sarà ratificato dal Consiglio
d’Istituto.
E’ data facoltà ai consiglieri di proporre modifiche e
integrazioni le quali saranno soggette all’approvazione del Consiglio con
maggioranza di due terzi dei suoi membri.
Art.
71 - Norme particolari
E’ fatto obbligo a tutti, per quanto di competenza, di osservare e
fare osservare le disposizioni indicate nel presente regolamento.
Copia del regolamento viene distribuita a docenti, non docenti e
genitori degli alunni ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Il
Rettore
Dott.
Sergio Napolitano
HOME PAGE |
PRECEDENTE |
TORNA SU |
![]() |
![]() |